28 aprile 2009

Energia: prorogata al 30 giugno la scadenza per chiedere il bonus elettrico arretrato.

Autorità per l’energia elettrica e il gas

COMUNICATO

60 giorni in più per presentare al Comune di residenza la domanda per il beneficio retroattivo 2009 e 2008

Milano, 27 aprile 2009 - Le famiglie in condizioni di bisogno avranno due mesi di tempo in più per fare la richiesta ai Comuni del bonus elettrico con effetto retroattivo fino a tutto il 2008. Lo ha stabilito l’Autorità per l’energia, sentito il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la delibera ARG/elt 49/09 (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it) che posticipa al 30 giugno la scadenza entro la quale presentare la domanda al proprio Comune di residenza per richiedere anche i benefici del bonus arretrati a tutti i mesi precedenti del 2009 e 2008.

“La proroga che abbiamo adottato agevolerà l’impegno dei Comuni e faciliterà ulteriormente l’accesso ad un beneficio economico, il bonus elettrico, certamente rilevante per le famiglie bisognose” ha dichiarato il Presidente dell’Autorità per l’energia, Alessandro Ortis.

Ortis ha precisato che la scadenza del 30 giugno riguarda esclusivamente il bonus retroattivo. Resta infatti sempre possibile presentare la domanda in ogni momento, anche dopo il 30 giugno, per beneficiare del bonus per i 12 mesi successivi.

Il bonus elettrico nel dettaglio

Hanno diritto al bonus, tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica:

· appartenenti ad un nucleo famigliare con indicatore ISEE(*) non superiore a 7500 euro, per una sola fornitura per nucleo, nella abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW (per un numero di familiari, con la stessa residenza, fino a 4) o fino a 4,5 (per un numero di familiari, con la stessa residenza, superiore a 4);

· i clienti finali, presso i quali vive un ammalato grave che ha necessità di usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita, senza limitazioni di residenza o potenza impegnata;

· le famiglie numerose con 4 o più figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola fornitura per nucleo, nella casa di residenza, con potenza impegnata fino a 4,5 kW.

Per il disagio economico, il bonus è differenziato a seconda del numero di persone residenti e viene aggiornato entro il mese di dicembre di ogni anno per garantire un risparmio, pari a circa il 20%, sulla spesa presunta (al netto delle imposte) di una famiglia tipo, per l’anno successivo. Per l’anno 2008 saranno riconosciuti: 60 euro/anno per una famiglia di 1-2 persone; 78 euro/anno per 3-4 persone; 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4. Per l’anno 2009, considerando che la spesa energetica famigliare sarà più bassa del 2008, saranno riconosciuti; 58 euro/anno per una famiglia di 1-2 persone; 75 euro/anno per 3-4 persone; 130 euro/anno per un numero di persone superiore a 4.(**)

Per il disagio fisico, il bonus è previsto per i clienti presso i quali sono presenti macchine elettromedicali per il mantenimento in vita del paziente beneficiario. Per l’anno 2008 può essere riconosciuto un bonus di 150 euro; per l’anno 2009 sarà riconosciuto un bonus di 144 euro.

I due bonus, per disagio economico e fisico, sono cumulabili.

A seguito della accettazione della domanda, il bonus è riconosciuto per i successivi 12 mesi. La domanda può essere rinnovata od aggiornata ogni 12 mesi.

Il bonus è riconosciuto anche per i mesi precedenti del 2008 e del 2009, qualora la domanda sia presentata al Comune di residenza entro il 30 giugno 2009.

Per accedere al bonus elettrico la persona interessata (o un suo delegato) deve presentare la domanda al proprio Comune di residenza o ad altro Istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i CAF, Centri Assistenza Fiscale, con i quali i Comuni possono attivare apposite convenzioni). I moduli si possono “scaricare” anche sul sito dell’Autorità per l’energia (www.autorita.energia.it) oppure sul sito dell’ANCI (www.bonusenergia.anci.it).

Le informazioni necessarie per la compilazione del modulo riguardano: la residenza del cliente, il suo stato di famiglia e le caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (informazioni queste facilmente reperibili sulle bollette).

Per i casi di disagio economico, all’apposita modulistica ed alla copia di un documento d’indentità, dovrà essere allegata copia dell’attestazione ISEE (ottenibile anche presso lo stesso Comune o presso gli uffici INPS o CAF).

Per i casi di disagio fisico, l’attestazione ISEE non è necessaria; al suo posto deve essere allegata una certificazione della ASL (Azienda Sanitaria Locale) relativa alle condizioni di necessità di apparecchiature energivore salvavita.

Ulteriori informazioni sul bonus elettrico possono essere ottenute:

· visitando i siti www.autorita.energia.it oppure www.sviluppoeconomico.gov.it oppure www.bonusenergia.anci.it oppure www.sgate.anci.it

· chiamando il numero verde 800.166.654 (ore 8-18, lunedì-venerdì)

(*) L’ISEE non rappresenta il reddito personale ma è l’indicatore di “situazione economica equivalente”, che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e della numerosità dei famigliari a carico. E’ già ampiamente utilizzato per l’accesso ad altre prestazioni a carattere sociale, soprattutto a livello locale. A titolo puramente esemplificativo:  un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 con un reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro; una famiglia composta da padre, madre e cinque figli a carico, con un affitto annuo di 10.000 euro e un patrimonio mobiliare di 15.000, rientra nella soglia ISEE di 20.000 con un reddito annuo lordo fino a 75.000 euro. All’indirizzo internet https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm è disponibile un simulatore per il calcolo personalizzato dell’ISEE.

(**) Tutte le agevolazioni sono riconosciute come componente in deduzione sulle bollette di fornitura dell’energia elettrica, “spalmate” sulle bollette di un anno. Su ogni singola bolletta la deduzione riconosciuta è proporzionale al periodo di consumo cui la bolletta fa riferimento.

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