1 marzo 2010

Sulla TIA la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia dà ragione all'utente.

 

La TIA è un tributo

Prime pronunce di merito dopo la sentenza della Consulta

Con la sentenza n. 27/2010, la Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia si è uniformata al principio sancito dalla Corte costituzionale, secondo cui la TIA ha natura tributaria. E' quindi nulla la bolletta/fattura TIA emessa con IVA. Per un ulteriore approfondimento si rimanda al commento a firma di Elisa Manoni, di prossima pubblicazione su GT - Rivista di giurisprudenza tributaria.

Di rilievo è la recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 27 depositata in segreteria il 15 febbraio 2010; l’argomento è la ormai famosa questione dell’applicazione dell’IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. TIA) dopo la sentenza della Corte Costituzionale; si ricorda, infatti, che la Consulta con la sentenza n. 238 datata 16-23 luglio 2009, ha stabilito sostanzialmente che la tariffa rifiuti è in realtà una tassa, perché il suo costo non è proporzionale al servizio.

In sintesi, niente tariffa, niente imposta sul valore aggiunto, con tutte le complicazioni per il rimborso degli arretrati agli utenti e il cambio di regime dei soggetti che operano in campo IVA.

Il caso

La questione affrontata dai giudici della CTP di Reggio Emilia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una fattura emessa dalla società che gestisce il servizio rifiuti; la fattura era stata emessa quale corrispettivo per il servizio di rifiuti urbani ed assimilati per due locali occupati, ed era comprensiva di IVA emessa nell’ottobre del 2009, dopo quindi, la sentenza della Consulta che ne dichiarava la natura tributaria e quindi l’inapplicabilità dell’imposta sul valore aggiunto. Il ricorso era per l’annullamento dell’atto emesso dall’ente gestore e anche contro il Comune perché ente impositore.

L’analisi dei giudici

L’analisi effettuata dai giudici di primo grado nella corposa sentenza oggetto del presente commento, è obiettivamente di grande interesse per i diversi aspetti analizzati; se ne esamineranno i punti che si ritengono utili e si riallacciano alla sentenza emessa la scorsa estate dalla Corte Costituzionale.

La CTP osserva che con la sentenza n. 238/2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la TIA è un tributo, del tutto identico alla tassa sui rifiuti. In quanto tale, i relativi proventi percepiti non possono essere assoggettati a imposta sul valore aggiunto, che invece colpisce solo i corrispettivi delle prestazioni di servizi. Il soggetto ricorrente chiede l’annullamento della fattura per mancanza dei requisiti richiesti dalla Consulta e in via subordinata la non debenza dell’IVA.

La Commissione rileva in diritto e nel merito che la Consulta con la citata sentenza ha rilevato con assoluta chiarezza ed esaustività che la TIA è un tributo;

· i prelievi hanno struttura autoritativa e non sinallagmatica: il servizio deve essere istituito obbligatoriamente dai Comuni e i soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi a tale obbligo, salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione;

· per il pagamento della TIA possono essere previste le bollette purché posseggano i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi, con conseguente impugnabilità anche di atti che abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi;

· analoghi sono i criteri di commisurazione dei due prelievi: per entrambi rileva la potenziale produzione di rifiuti ed essi, a riprova dell’insussistenza di un rapporto di sinallagma tra pagamento e servizio, sono dovuti anche nel caso in cui il produttore dimostri di aver adeguatamente provveduto allo smaltimento;

· ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA, in considerazione dell’insussistenza di un rapporto di sinallagma.I giudici di merito osservano che la fattura oggetto del contenzioso appare legittimamente impugnata dal contribuente.

Secondo quanto previsto dalla Consulta, le bollette/fatture della TIA devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi. In materia di riscossione, la cartella di pagamento deve contenere, tra l’altro, l’intestazione del responsabile del procedimento, l’iscrizione a ruolo, e di quello di emissione e di notificazione della stessa, le conseguenze connesse all’inadempimento dell’obbligazione risultante dal ruolo, le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

La fattura/bolletta, ai fini della sua qualificazione di atto tributario, deve essere integrata necessariamente con i requisiti suindicati. Tra l’altro, l’atto emesso dell’ente gestore con cui si chiede il pagamento della Tariffa di Igiene Ambiente (dove la dizione TIA non compare mai) non comprende i requisiti appena indicati ma richiede però il pagamento dell’IVA che, secondo la Consulta, non è dovuta in considerazione dell’insussistenza del rapporto di sinallagmaticità.

La sentenza della Corte Costituzione n. 238 del 16/23 luglio 2009 è stata pubblicata in G.U. n. 30 del 29 luglio 2009; in base all'art. 136, comma 1, della Costituzione “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione“.

Un caso precedente

Un breve cenno anche alla recente sentenza dei giudici della CTR Toscana che dimostra come ancora la questione della TIA presenti aspetti non chiariti. I giudici di merito della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che si sono pronunciati, con sentenza 27/13/2010 hanno sostanzialmente affermato che l’IVA sulla TIA va pagata, almeno nei casi in cui a gestire il servizio sia una società. L’imposta, infatti, secondo i giudici di merito toscani è dovuta quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime di impresa.

Le conclusioni

La CTP di Reggio Emilia nella parte finale della sentenza non si limita a bocciare, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l’applicazione dell’IVA sulla TIA, ma dichiara anche nulla la fattura emessa dall’ente gestore perché priva delle informazioni obbligatorie per gli atti tributari degli enti locali.

In forza delle considerazioni suesposte, la Commissione tributaria accoglie il ricorso del contribuente e dichiara nulla la fattura emessa dall’ente gestore del servizio, condannando alle spese di giudizio, nella misura di 800 euro, sia il citato ente gestore, sia il Comune come ente impositore.

(Sentenza Commissione tributaria provinciale REGGIO EMILIA 15/02/2010, n. 27)