TRENITALIA E’ PROPRIO IN TILT!

Il pessimo servizio con il danno subito dalla Signora Francesca esemplifica molto bene il malfunzionamento di Trenitalia. Alla Signora abbiamo fornito tutte le indicazioni per presentare un reclamo efficace e per avviare successivamente una eventuale conciliazione stragiudiziale cosi come previsto dal protocollo stipulato tra l’ACU e Trenitalia.

La Redazione ACU

Grazie della tempestiva risposta, spero che la mia segnalazione possa cambiare lo stato delle cose.
Vi ringrazio per la preziosa collaborazione.
FG

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Vi scrivo per riportarvi la mia spiacevole esperienza con trenitalia.com e, nello specifico, con il servizio "posto click".
Ho riservato con posto-clik un biglietto del frecciarossa Roma-Milano sfruttando l'offerta della tariffa mini.
Il giorno dopo ho cercato di pagare via internet (che è una delle opzioni di pagamento, come specificato chiaramente alla voce "Conferma della prenotazione")
e con mio grande disappunto noto che l'operazione non può essere portata a termine.
L'operatore del call center mi riferisce che il servizio di pagamento online non è attivo e, a causa del mio tentativo di pagamento, ora il codice di prenotazione non è più valido e sarò
costretta a pagare la tariffa intera. L'operatore mi spiega inoltre che è un disguido che esiste già da tempo, ma nonostante le segnalazioni, non è mai stato risolto.
Penso che questo disservizio vada reso noto a tutti i clienti di trenitalia, perchè ingannevole e dannoso.
Grazie,
FG

Sulla TIA la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia dà ragione all'utente.

 

La TIA è un tributo

Prime pronunce di merito dopo la sentenza della Consulta

Con la sentenza n. 27/2010, la Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia si è uniformata al principio sancito dalla Corte costituzionale, secondo cui la TIA ha natura tributaria. E' quindi nulla la bolletta/fattura TIA emessa con IVA. Per un ulteriore approfondimento si rimanda al commento a firma di Elisa Manoni, di prossima pubblicazione su GT - Rivista di giurisprudenza tributaria.

Di rilievo è la recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 27 depositata in segreteria il 15 febbraio 2010; l’argomento è la ormai famosa questione dell’applicazione dell’IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. TIA) dopo la sentenza della Corte Costituzionale; si ricorda, infatti, che la Consulta con la sentenza n. 238 datata 16-23 luglio 2009, ha stabilito sostanzialmente che la tariffa rifiuti è in realtà una tassa, perché il suo costo non è proporzionale al servizio.

In sintesi, niente tariffa, niente imposta sul valore aggiunto, con tutte le complicazioni per il rimborso degli arretrati agli utenti e il cambio di regime dei soggetti che operano in campo IVA.

Il caso

La questione affrontata dai giudici della CTP di Reggio Emilia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una fattura emessa dalla società che gestisce il servizio rifiuti; la fattura era stata emessa quale corrispettivo per il servizio di rifiuti urbani ed assimilati per due locali occupati, ed era comprensiva di IVA emessa nell’ottobre del 2009, dopo quindi, la sentenza della Consulta che ne dichiarava la natura tributaria e quindi l’inapplicabilità dell’imposta sul valore aggiunto. Il ricorso era per l’annullamento dell’atto emesso dall’ente gestore e anche contro il Comune perché ente impositore.

L’analisi dei giudici

L’analisi effettuata dai giudici di primo grado nella corposa sentenza oggetto del presente commento, è obiettivamente di grande interesse per i diversi aspetti analizzati; se ne esamineranno i punti che si ritengono utili e si riallacciano alla sentenza emessa la scorsa estate dalla Corte Costituzionale.

La CTP osserva che con la sentenza n. 238/2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la TIA è un tributo, del tutto identico alla tassa sui rifiuti. In quanto tale, i relativi proventi percepiti non possono essere assoggettati a imposta sul valore aggiunto, che invece colpisce solo i corrispettivi delle prestazioni di servizi. Il soggetto ricorrente chiede l’annullamento della fattura per mancanza dei requisiti richiesti dalla Consulta e in via subordinata la non debenza dell’IVA.

La Commissione rileva in diritto e nel merito che la Consulta con la citata sentenza ha rilevato con assoluta chiarezza ed esaustività che la TIA è un tributo;

· i prelievi hanno struttura autoritativa e non sinallagmatica: il servizio deve essere istituito obbligatoriamente dai Comuni e i soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi a tale obbligo, salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione;

· per il pagamento della TIA possono essere previste le bollette purché posseggano i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi, con conseguente impugnabilità anche di atti che abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi;

· analoghi sono i criteri di commisurazione dei due prelievi: per entrambi rileva la potenziale produzione di rifiuti ed essi, a riprova dell’insussistenza di un rapporto di sinallagma tra pagamento e servizio, sono dovuti anche nel caso in cui il produttore dimostri di aver adeguatamente provveduto allo smaltimento;

· ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA, in considerazione dell’insussistenza di un rapporto di sinallagma.I giudici di merito osservano che la fattura oggetto del contenzioso appare legittimamente impugnata dal contribuente.

Secondo quanto previsto dalla Consulta, le bollette/fatture della TIA devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi. In materia di riscossione, la cartella di pagamento deve contenere, tra l’altro, l’intestazione del responsabile del procedimento, l’iscrizione a ruolo, e di quello di emissione e di notificazione della stessa, le conseguenze connesse all’inadempimento dell’obbligazione risultante dal ruolo, le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

La fattura/bolletta, ai fini della sua qualificazione di atto tributario, deve essere integrata necessariamente con i requisiti suindicati. Tra l’altro, l’atto emesso dell’ente gestore con cui si chiede il pagamento della Tariffa di Igiene Ambiente (dove la dizione TIA non compare mai) non comprende i requisiti appena indicati ma richiede però il pagamento dell’IVA che, secondo la Consulta, non è dovuta in considerazione dell’insussistenza del rapporto di sinallagmaticità.

La sentenza della Corte Costituzione n. 238 del 16/23 luglio 2009 è stata pubblicata in G.U. n. 30 del 29 luglio 2009; in base all'art. 136, comma 1, della Costituzione “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione“.

Un caso precedente

Un breve cenno anche alla recente sentenza dei giudici della CTR Toscana che dimostra come ancora la questione della TIA presenti aspetti non chiariti. I giudici di merito della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che si sono pronunciati, con sentenza 27/13/2010 hanno sostanzialmente affermato che l’IVA sulla TIA va pagata, almeno nei casi in cui a gestire il servizio sia una società. L’imposta, infatti, secondo i giudici di merito toscani è dovuta quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime di impresa.

Le conclusioni

La CTP di Reggio Emilia nella parte finale della sentenza non si limita a bocciare, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l’applicazione dell’IVA sulla TIA, ma dichiara anche nulla la fattura emessa dall’ente gestore perché priva delle informazioni obbligatorie per gli atti tributari degli enti locali.

In forza delle considerazioni suesposte, la Commissione tributaria accoglie il ricorso del contribuente e dichiara nulla la fattura emessa dall’ente gestore del servizio, condannando alle spese di giudizio, nella misura di 800 euro, sia il citato ente gestore, sia il Comune come ente impositore.

(Sentenza Commissione tributaria provinciale REGGIO EMILIA 15/02/2010, n. 27)

Più chiarezza ai soci COOP.

 

Il suggerimento consigliato, in casi simili, è di inviare una segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pubblicità ritenuta ingannevole.

Redazione ACU

La presente è stata inviata alla COOP ed a Voi per conoscenza.

Buon giorno Sono Biagio Cottone, socio COOP nr. xxxxxx, abitante a  yyyyyyyyy in via zzzzzzzzz. Ci tengo a precisare che ho preso la tessera di socio perché ritengo i prodotti a marchio COOP di una certa qualità, e quindi approfittare anche degli eventuali sconti e/o offerte riservati ai soci. Un'altra ragione è stata il fatto che passeremo sempre più tempo a Piombino, dove il più grosso ipermercato è l'IperCoop di Salivoli. Ero lieto di poter usufruire delle stesse opportunità che avevo a Pinerolo. Illusione! La prima volta che sono andato a fare la spesa presso l'IperCoop di Piombino mi è stato detto che la tessera in mio possesso serve soltanto per i punti (che non sono la motivazione che mi ha spinto ad associarmi, a dire il vero è la cosa di cui mi importa meno, per non dire nulla) e non per le offerte e/o altro, in quanto la cooperativa (mi pare di ricordare la Unicoop Tirreno) non è la stessa del Piemonte (la Novacoop).
Per carità, presso la sede di Pinerolo mi hanno offerto anche 2 buoni sconto di 10 Euro ciascuno a titolo di benvenuto, per cui la tessera mi è costata soltanto 5 Euro. Ma non è questo il punto! Io non mi sono associato a nessuna delle due, io ho inteso prendere la tessera di socio COOP, così come era, ed è, pubblicizzato da più parti. Ed usufruire dei vantaggi da essa offerti in quanto COOP, in qualunque dei punti vendita d'Italia, francamente non mi riguardava il fatto che amministrativamente la stessa cooperativa, con lo stesso marchio, quello rosso COOP, avesse nomi diversi a seconda della regione, infatti sulla tessera c'è scritto in grande COOP ed in piccolo Novacoop o Unicoop Tirreno. Aggiungo ancora, che senso ha che io possa acquistare un prodotto, magari a anche marchio COOP, usufruendo di uno sconto a Pinerolo (dove c'è la COOP - Novacoop) e non potendo usufruirne a Piombino (dove invece c'è la COOP - Unicoop Tirreno)? Nello specifico mi è successo per una maglietta che avevo acquistato in offerta a Pinerolo, arrivato due giorni dopo a Piombino intendevo acquistarne un'altra, vista la convenienza e la qualità del prodotto. Non è stato possibile, non ha importanza per l'oggetto in sé, ma il principio mi sembra fondamentale. Otre tutto mi sembra scorretto nei confronti del Socio in quanto tale ed al quale si "propone" e si "vende" il nome universale COOP e non quello locale.
Ripeto, non ho chiesto l'associazione alla Novacoop o alla Unicoop Tirreno ma alla COOP. Altra cosa, che per me passa un po' in secondo piano, ma che riveste una discreta importanza etica: quando sono andato per tesserarmi non c'è stato alcuno che mi abbia informato di questo fatto, ovvero la differenza che esiste da una regione all'altra. E quando sono tornato per chiedere spiegazione, l'unica risposta che mi si forniva è stata: "e sì, si tratta di società diverse" e nulla di più. Devo dire che mi sono sentito un po' preso in giro da tutta questa storia. Scherziamo! Si presentano tutte con lo stesso marchio, sempre lo stesso, rosso, COOP. Le pubblicità che passano in TV, o su i principali media, comunicano sempre e soltanto il marchio COOP, non viene mai menzionato il nome della cooperativa locale. Sì, è vero, sul sito "www.coop.it" mi fa scegliere la provincia e di conseguenza mi dirotta su pagine di diverse, ma sempre con lo stesso layout. Io stesso, che lavoro nel mondo dell'informatica e di internet, mi sono preoccupato di andare a vedere il sito solo dopo essermi reso conto di questa cosa, figuriamoci una qualsiasi massaia. Tutto ciò pur rimanendo della stessa convinzione, espressa all'inizio, della qualità dei prodotti trattati, convinzione che non fa altro che accrescere il rammarico per tutto ciò.
Invierò copia della presente alle varie associazioni di consumatori per segnalare quella che io ritengo una anomalia Vi ringrazio e saluto Biagio Cottone.

Aggiungo un'ultima cosa. Soltanto l'altro ieri pomeriggio sono stato contattato telefonicamente dalla COOP (a cui avevo ovviamente inviato l'e-mail) con cui sono stato al telefono per mezz'ora.
La signorina, purtroppo non ne ricordo il nome o forse non me lo ha detto, ha tentato di farmi la storia delle coop, ha ribadito la qualità dei prodotti a marchio coop (cosa su cui non avevo, e non ho, alcun dubbio ) ma che purtroppo amministrativamente si tratta di entità diverse a seconda della regione in cui si trovano, si sta pensando in futuro (molto al di là da venire) ad una soluzione di tipo unificato, ma che per il momento non è possibile farci nulla, se non prendere un'altra tessera. Mi sembra un po' assurdo, indipendentemente dai costi. Nonostante continuassi a ripetere di essere a conoscenza di tutto ciò, la signorina continuava nel suo dettato senza però dare altra risposta.
La tessera di socio è uguale in tutta Italia, il nome COOP grande in rosso ed il nome delle vera cooperativa piccolo in nero, nelle pubblicità si parla esclusivamente del marchio COOP.
I prodotti venduti con marchio proprio sono assolutamente tutti uguali in tutta la nazione. Mi sembra una politica di marketing un po' strana se, in quanto socio, non sono trattato allo stesso modo dappertutto. Nel senso che la scatola di pelati a marchio COOP, tanto per fare un esempio, potrebbe costare un po' di più in un posto piuttosto che in un altro (a causa di spese diverse di gestione e logistica), ma se ad un certo momento si decide di fare un certo sconto percentuale per i soci, questa percentuale dovrebbe essere la stessa ovunque.

Vi ringrazio ancora
Biagio Cottone

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Eni Italgas risolva il blocco continuo delle caldaie!

 

Salve, nel mio condominio negli ultimi 20 giorni è andato via il gas circa sei o sette volte sempre alla stessa ora e nei giorni più freddi. Ogni volta abbiamo chiamato il pronto intervento che è sempre celermente venuto ora io mi chiedo se è  possibile andare avanti in questo modo. Il problema si crea con le caldaie perché vanno in blocco e vanno resettate e le persone anziane sole non sono in grado di farlo.
L'Italgas non si è fatta sentire per risolvere il problema ora io gli ho fatto una raccomandata vediamo un po'. Grazie per l'eventuale risposta.
Antonio Barbagli

12 categorie di treni, 4 classi ed un solo comune denominatore : i ritardi.

 Pubblichiamo di seguito le considerazioni del  Presidente dell'Associazione Pendolari Piacenza.

Redazione ACU 

 

I colleghi pendolari della Genova-Milano ci forniscono come al solito un fantastico assist.

Del resto, le mirabolanti e fantasmagoriche novità che ci arrivano dai padroni del vapore di Piazza della Croce Rossa (leggasi : FS, ovvero Ferrovie dello Stato) sottintendono copioni che neanche il miglior sceneggiatore di Zelig potrebbe inventarsi, per fare ridere gli spettatori (pardon, viaggiatori).

In Italia, paese delle banane, giustappunto, (ormai chiamarci repubblica è mancare di rispetto al significato profondo che la parola ha, sbeffeggiata com’è giornalmente la “ cosa pubblica “  - basta leggere un quotidiano qualsiasi per rendersi conto di come ogni mattina il peggio di questo paese salti fuori dalle fogne del malaffare), il monopolista di stato (in quanto padrone al 100% ) della rotaia assomma ben 7 categorie di treni a prezzi di mercato (chiediamo scusa ancora una volta gli economisti per avere usato un termine che in regime di monopolio è impronunciabile), ovvero :

EuroStar AV Fast , EuroSta AV, EuroStar Fast , EuroStar, EuroStar City, EuroCity, EuroNotte

3 categorie di treni cofinanziati dal contratto nazionale di servizio per il trasporto universale:

InterCity

InterCityNotte

Espressi

2 categorie di treni cofinanziati dai contratti di servizio con le regioni:
Regionali

Suburbani

In tutto 12 categorie di treni. E' record mondiale, come giustamente ci segnalano da Genova.

Ma non finisce qui, egregi signori.

Trenitalia, come anticipato ieri dalle notizie di stampa, moltiplicherà pure le classi portandole da 2 a 4, praticamente il biglietto a misura di casta.

La creatività commerciale di Trenitalia raggiunge dunque livelli ineguagliabili, il “ core business “ è quello di confondere il viaggiatore, imporgli limiti, difficoltà.

E, soprattutto, quello di farlo arrivare puntualmente in ritardo, magari dopo averlo multato per avere sbagliato inconsapevolmente il biglietto, non essere riuscito ad obliterarlo causa macchinette guaste, ed avere atteso in una sala d’aspetto che non esiste più, in una stazione impresenziata, dove al posto dei tabelloni degli orari, nuovissimi monitor ti sparano l’ultima pubblicità del deodorante “ per l’uomo che non deve chiedere mai “ .

Il quale, sventurato viaggiatore, di domande da porre ne avrebbe molte, ma in assenza di personale, viaggiante o meno, a chi farle ?   

Del resto, non conta nulla che tu sia in prima executive, od in quarta peones, se sei sullo stesso treno il ritardo ti piglia in egual misura, come nostra signora della falce rende tutti uguali

nella famosa “ ‘A livella “ del grande Totò.

Il quale, principe della risata, se fosse ancora in vita, si troverebbe a dovere affrontare temibili concorrenti di botteghino: i creativi della rotaia.

Per fortuna,  sua, adesso non viaggia più, ma ci guarda da lassù e ci fa ricordare, ad ogni piè sospinto, e con grande dispiacere del nostro portafoglio, la più classica delle sue battute : “ E io pago ! “  

Come sempre, buon viaggio a tutti.

Ettore Fittavolini

Presidente

Associazione Pendolari Piacenza

Web: www.pendolari.too.it

Mail: pendolari.piacenza@libero.it