3 marzo 2009

Tassa smaltimento rifiuti (ovvero tassa per i rifiuti prodotti).

Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Auronzo di Cadore (Belluno)

e p.c. Ill.mo Presidente della Provincia di Belluno

e p.c. Spett.Le Equitalia

e p.c. Alle Associazioni dei consumatori

Egr. Signor Sindaco,

lo scrivente in data 26 c.m. ha ricevuto da Equitalia l'avviso di pagamento n. 01620080011642245/000 (con scadenza ravvicinata di poche decine di ore) a riguardo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

PREMESSO:

— che lo scrivente effettua una raccolta differenziata capillare in quanto assertore di una doverosa etica ambientale,

— che la modalità di calcolo (per superficie e non, caso mai, per abitante), viene ritenuta assurda e penalizzante, soprattutto per le persone anziane,

— che la modalità di calcolo per superficie, in locali dove rifiuti non se ne producono affatto (se non carta, che dopo il massimo riciclo, viene doverosamente e nuovamente riportata a riciclare e quindi con produzione di economia), è ancora una volta considerato erroneo,

— che nelle altri parti del mondo i rifiuti vengono gestiti in modo totalmente differente, basti vedere il sistema americano, dove l'utente che ricicla riceve invece di DOVER dare e basti vedere i "giri" che stanno venendo a galla sulla risorsa rifiuto (non solo la Campania dovrebbe insegnare qualcosa).

VISTA:

1) La Tassa rifiuto ritenuta dovuta (dall'Ente Comune) a riguardo dello Studio tecnico in Via Unione, 21a (immobile identificato catastalmente al foglio MU, particella 288 - sub 5) per l'anno 2008, superficie catastale di mq. 37 - 80% = mq. 30 = €. 190,00.

2) La Tassa rifiuto ritenuta dovuta (dall'Ente Comune), sempre per l'anno 2008, a riguardo della proprietà in Via Pospizza, 30 (identificata catastalmente al foglio Mu 2188 sub 10) = €. 65,00 e relativa pertinenza (identificata catastalmente al foglio Mu 2188 sub 7) = €. 156,00.

FA PRESENTE QUANTO SEGUE:

— A) La superficie dello Studio professionale presa erroneamente in calcolo da Codesto Ente non corrisponde affatto alla realtà, infatti, come da copia di contratto d'affitto - regolarmente depositato - ed allegato alla presente, risulta corrispondere in carico esattamente a mq. 23.

— B) La proprietà in Via Pospizza nr. 30, dopo divisione familiare e come da chiara pratica edilizia nr. 109/1997, presentata per acconsentire i lavori su altri sub, non risulta, come non potrebbe normativamente risultare abitabile (basti vedere come chiaramente manchi, dalle copie delle planimetrie allegate, totalmente qualsiasi servizio igienico), come pure non risulta nemmeno agibile (basti vedere la soffitta e parte del locale di categoria C2 - sprovvisti di accessibilità, come pure di serramentistica). Oltre a ciò basterebbe un controllo incrociato e risulterebbe che nessun contatore Enel e Bim è stato mai installato, ovvero nessun contatore è in carico a riguardo della stessa proprietà. Proprio per tali motivi lo scrivente è costretto, non potendo economicamente sostenere la spesa di ristrutturazione ed adeguamento sanitario, ad abitare in affitto e pagare la relativa Tassa rifiuti, comunque ritenuta una gabella per i M.Q.S.E.

PER TANTO:

Lo scrivente medesimo CHIEDE quindi che quanto prima l'Ufficio comunale preposto - nel caso fossero ritenute insufficienti le prove allegate, ovvero non venissero ritenute dovute le ricerche incrociate - programmi eventualmente una visita per controllare quanto sopra dichiarato, ovvero e comunque sospenda ogni possibile obbligo di ulteriori versamenti dopo la prima rata precauzionatamente versata come da copia allegata.

IN QUANTO:

Lo scrivente stesso ritiene, nel caso la metodologia utilizzata fosse ritenuta giuridicamente e sensatamente corretta, che gli importi eventualmente dovuti dovrebbero essere (al condizionale, visti i tempi che corrono):

— Studio professionale = €. 118,00

— Proprietà non abitata, non abitabile e non (in parte) nemmeno agibile = NULLA in quanto nessun rifiuto viene né potrebbe essere prodotto. In attesa di un comunque gradito e ritenuto dovuto riscontro entro il 31.03.2009, distinti ossequi.

Auronzo di Cadore, 30 gennaio 2009

Wladimiro Vecellio

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