13 novembre 2009

Soppressione commi decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009.

 

Al Presidente della Repubblica, Al Presidente del Consiglio, Al Presidente del Senato, Al Presidente della Camera, Al Consiglio Superiore della Magistratura, Al Ministro della P.I., Al Ministro della Giustizia, Ai Senatori della Repubblica

e p.c. Agli organi d’informazione

Oggetto: Richiesta di soppressione dei commi 4-septies e 4-octies dell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, così come approvati dalla Camera dei Deputati nella seduta n. 236 del 21 ottobre scorso.

In sede di conversione del decreto-legge in oggetto, all’art. 1 sono stati aggiunti i due commi richiamati in oggetto, che recitano testualmente: “ 4- [septies]. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sano stati assunti in servizio. 4- octies. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4- septies , in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 “. Si rileva innanzitutto che tali commi nulla hanno a che fare con le finalità del decreto che nasce col preciso ed unico scopo di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno scolastico corrente, e che contiene originariamente, come si legge nel parere della commissione legislativa, “ un unico articolo dal contenuto puntuale, in quanto concerne l'utilizzo del personale docente e non docente con contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2009-2010, cui si connette la previsione che, a regime, esclude che i suddetti contratti possano trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero consentire di maturare anzianità utile ai fini retributivi “. Nel corso della conversione, avvenuta nella seduta della camera dei deputati n. 236 del 21 ottobre scorso, invece, dopo che le originarie proposte emendative al progetto di legge, relative ai due commi in questione, erano state dichiarate inammissibili, come si rileva dagli atti della Camera dei Deputati pubblicati sul sito internet, tali emendamenti sono stati approvati in aula, benché palesemente non riguardassero il personale docente e non docente, bensì il personale dirigente, e non facessero inoltre riferimento all’anno scolastico 2009-2010, ma all’anno scolastico 2010-2011. L’aspetto a mio avviso più grave e preoccupante sta nel fatto che con il primo dei due commi citati sono stati vanificati gli effetti di due sentenze recentemente emesse dal CGA per la regione siciliana. Difatti, dopo i ricorsi presentati da alcuni candidati con i quali si chiedeva: “ l’annullamento, previa sospensione, della valutazione operata dalla commissione giudicatrice sulle prove sostenute del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, con svolgimento della procedura concorsuale a livello regionale, indetta con Decreto dirigenziale del 22/11/2004, nonché di tutti gli atti del concorso “, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, chiamato a decidere in appello rispetto alla decisione del TAR della Sicilia, che aveva respinto il ricorso principale dichiarandolo inammissibile, aveva deciso invece di accogliere il ricorso, emettendo al riguardo ben due sentenze, notate ai numeri 477/09 e 478/09 e depositate in cancelleria il 25 maggio 2009. Nel dispositivo, esaminando i motivi del ricorso si legge che: “ Il Collegio ritiene fondato il II motivo riproposto anche come motivo aggiunto del ricorso di primo grado. In punto di fatto è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente, in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341 “ motivando, più avanti: “ Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri “. A conclusione si leggeva nella sentenza che: “ Per le suesposte argomentazioni ed assorbito ogni altro motivo od eccezione in quanto ininfluente ai fini della presente decisione, l’appello va accolto e vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione “. A questo punto non rimaneva che una ed una sola soluzione per dare seguito alla suddetta sentenza: annullare integralmente la procedura concorsuale, con tutte le conseguenze del caso, vale a dire con l’annullamento degli effetti da essa derivanti e con la ripetizione dell’intera procedura concorsuale. Invece con una palese interferenza del potere legislativo rispetto a quello giudiziario, a mio avviso illegittima oltre che incostituzionale, gli effetti derivanti dalle due citate sentenze dell’organo di giustizia amministrativa siciliano, sono stati totalmente vanificati. In pratica, invece di revocare tutte le nomine scaturite dal concorso annullato con sentenza, dando corso, così come veniva indicato dai giudici nella parte del dispositivo, agli “ulteriori provvedimenti della Amministrazione “, si sta procedendo “ope legis” ad una sorta di sanatoria generale. Difatti, con il primo dei due commi aggiunti, laddove approvati in via definitiva, si consentirebbe a quei candidati nominati, che però avevano superato il concorso con le procedure contestate nel ricorso, nonostante la sentenza che annulla gli atti impugnati, di non subire alcuna conseguenza, visto che si afferma che l’annullamento delle procedure concorsuali non comporta effetti giuridici nei confronti di coloro che sono stati sin qui assunti, che resteranno dunque al loro posto. Con il secondo comma si sistemerebbero le posizioni non solo dei beneficiari delle due sentenze già citate ma anche di quelli che dovessero sortire lo stesso risultato, vale a dire una sentenza favorevole, che sancisca l’annullamento della procedura concorsuale nella stessa regione Sicilia o nelle altre regioni dove ancora risultano ancora pendenti diversi ricorsi da parte di candidati che non hanno superato le varie fasi concorsuali, con la possibilità, esclusivamente per essi e in esecuzione di sentenze di annullamento del giudice amministrativo, di essere inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie con la successiva nomina sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

Per tutte le ragioni suesposte e per altre questioni di natura giuridico-amministrativa che potranno essere più attentamente vagliate nelle sedi competenti, si chiede con la presente la soppressione, in sede di dibattito al Senato della Repubblica per la conversione del decreto-legge in oggetto, dei due emendamenti citati e, contestualmente, in applicazione delle due sentenze del CGA per la regione Sicilia l’attivazione delle procedure per l’annullamento del concorso e degli effetti derivanti, con la revoca di tutte le nomine sin qui effettuate e la ripetizione di tutte le fasi concorsuali.

Confidando nell’esame della presente richiesta e del suo accoglimento, in attesa di un cortese cenno di riscontro, porgo distinti saluti.

Napoli, 27 ottobre 2009

Gennaro Capodanno

Fondatore del gruppo corso-concorso per dirigenti scolastici

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