4 dicembre 2008

Al gruppo Toscano s.r.l. chiediamo di intervenire subito.

Spett.le Gruppo Toscano s.r.l., premesso che con il "Tavolo di coordinamento tra i rappresentanti dei consumatori nei vari osservatori camerali", su iniziativa della F.I.M.A.A. di Milano (Collegio Agenti d'Affari in Mediazione) e sottoscritto dalle Associazioni dei Consumatori a cui hanno aderito le Associazioni di Categoria (F.I.A.I.P. - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e l'A.N.A.M.A. - Associazione Nazionale Agenti e Mediatori di Affari) è stato elaborato un vademecum per il consumatore quando si rivolge ad un'agenzia immobiliare.

In particolare in detto vademecum sono riportate tra l'altro le seguenti indicazioni:

(1) - "Pretendere l'uso di moduli depositati in Camera di Commercio (legge n° 39 del 03/02/1989) ispirati alle linee guida elaborate dalla Commissione Camerale per la tenuta del Ruolo Mediatori" e comunque "Indicare le eventuali iscrizioni ipotecarie o altri vincoli sull'immobile" ed

(2) - "Essere controfirmati dal mediatore con la quale è stata condotta la trattativa";

(3) - "Pretendere in caso di acquisto mediante richiesta di mutuo, la specifica indicazione che l'efficacia della proposta è subordinata all'erogazione del finananziamento";

(4) - "E' poi importante disporre dei seguenti atti: Certificati di destinazione d'uso, di destinazione urbanistica, certificati di abitabilità e agibilità, attestazione di conformità degli impianti alle disposizioni di legge; iscrizioni ipotecarie, storici ipotecari";

(5) - "Ricordarsi assolutamente che le eventuali caparre devono essere intestate al venditore (assegno non trasferibile) e che la provvigione è dovuta al mediatore alla conclusione dell'affare".

Il giorno 01/04/2008 il sottoscritto ha effettuato una proposta d’acquisto per un immobile sito in Roma, con l’intermediazione della Punto Immobiliare Alessandrino s.a.s. (Toscano Punto Affiliato) sita in Roma in viale Alessandrino 167 e rappresentata legalmente dal signor Pieja Alessandro. La suddetta proposta veniva formalizzata firmando un modulo di proposta di acquisto prestampato fornito dalla suddetta società, ma non conforme a quanto previsto dalle normative vigenti (1), compilato dallo stesso rappresentante legale, e consegnandogli un assegno bancario non trasferibile intestato all’allora proprietario dell’immobile di cui sopra, signor Pierri Vito (Si precisa che inizialmente il suddetto rappresentante legale pretendeva che l'assegno fosse intestato alla Punto Immobiliare Alessandrino s.a.s.!!! (5)). Tra l'altro in detto modulo di proposta di acquisto è presente una clausula, già definita vessatoria dall'articolo 1469 bis del Codice Civile, che attribuirebbe all'agenzia il diritto a ricevere la provvigione anche se il consumatore recede. Il suddetto modulo, inoltre, non è stato controfirmato dal mediatore con la quale è stata condotta la trattativa (2), e lo stesso mediatore non ha voluto inserire la specifica indicazione che l'efficacia della proposta sarebbe stata subordinata all'erogazione del finananziamento per il sottoscritto (3). Alla voce: “varie ed eventuali” era inoltre stato scritto: "La presente è vincolata al buon esito delle visure ipocatastali”. Il giorno 02/04/2008 il sottoscritto effettuava una visura ipotecaria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma dalla quale risultava in essere una iscrizione ipotecaria a favore del Credito Italiano s.p.a del 27/03/1995 di anni 15. Successivamente il sottoscritto si recava nuovamente presso la vostra agenzia affiliata sopra citata, evidenziando al rappresentante legale, signor Pieja Alessandro, tale circostanza, chiedendogli quindi l’annullamento della proposta di acquisto in quanto vincolata dal buon esito della visura ipotecaria, e chiedendogli la restituzione dell’assegno di cui sopra; ma il rappresentante legale, si rifiutava di riconsegnare l’assegno affermando che detta proposta è da ritenersi irrevocabile"!!! Fortunatamente in sede notarile nell'atto pubblico di compravendita è stata aggiunta questa nota che ha permesso al sottoscritto di procedere con la conclusione dell'acquisto. Il 22/04/2008 il sottoscritto ha firmato il Contratto Preliminare di Compravendita e contestualmente ha richiesto al rappresentante legale della Punto Immobiliare Alessandrino s.a.s. la copia degli atti previsti, sopra citati, ma in quella data la vostra agenzia affiliata sopra citata non era in possesso di nessun documento (4), rappresentando una scarsa professionalità ed una superficialità nel mandato a vendere degli immobili. Infine il 24/07/2008, in sede di firma dell'atto pubblico di compravendita, il vostro mediatore non si è presentato.

Personalmente ho avuto l'impressione che il vostro mediatore curasse molto gli interessi del venditore e per niente quelli del sottoscritto quale acquirente; inoltre era sicuramente deciso, il vostro mediatore, a concludere la compravendita per poter ricevere la provvigione...

In attesa di un vostro cortese cenno riscontro, per giustificare tra l'altro le azioni di un vostro mediatore, si porgono distinti saluti.

Stefano Martini

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